Il contraente che abbia versato
almeno tre annualità di premio può chiedere:
la sospensione del pagamento dei premi rimanendo assicurato per un
capitale ridotto;
la risoluzione del contratto con la liquidazione del valore di
riscatto calcolato secondo i criteri contenuti nelle Condizioni Speciali;
la concessione di prestiti ad interessi, nei limiti del valore di
riscatto;
la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'assicurato
abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia;
la concessione di prestiti, con abbuono degli interessi per la durata
di un anno, qualora il relativo importo venga utilizzato per corrispondere all'Erario la
tassa di successione in seguito all'avvenuto decesso di persona di famiglia.
Il contraente può cedere ad altri il
contratto, così come darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Il
contraente può fare ricorso alla riattivazione:
dopo 30 giorni dalla prima rata di premio insoluta, l'assicurazione
rimane sospesa nei suoi effetti, ma si può attivare la garanzia nei successivi 5 mesi
dietro pagamento delle rate di premio arretrate, aumentate degli interessi tecnici;
anche dopo tale termine, entro il periodo massimo di 2 anni, la
riattivazione può avvenire dietro espressa richiesta del Contraente e accettazione
scritta della Società, eventualmente accompagnata da nuovi accertamenti sanitari.